Descrizione
Attualmente la misura consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di € 400 mensili, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi (salvo eventuali successive modifiche apportate dalla normativa di riferimento), finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. La misura è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito.
Le destinatarie del reddito di libertà devono essere seguite da un Centro antiviolenza ufficialmente riconosciuto, e in condizioni di difficoltà socio economica. Per questo, la domanda deve contenere la dichiarazione del CAV che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, (punto 2 della domanda), e l'attestazione dello stato di bisogno da compilare a cura dell'assistente sociale di riferimento (punto 3). Successivamente la domanda deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate tramite il Comune di residenza.
In caso di indicazione di iban estero è importante compilare un ulteriore documento scaricabile al seguente link
Per ulteriori informazioni consultare il sito INPS al seguente link
| Tipo documento | Modulistica , |
| Numero e data | n. del |
| Data di pubblicazione | Gennaio 22, 2025 |
| Oggetto | L’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020 ha introdotto un contributo denominato “Reddito di Libertà”, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori. |
| Formati | File pdf da scaricare |
| Licenze | pubblico dominio |